Riforma dello sport (Prima puntata)

Riforma dello sport (Prima puntata)

La riforma dello sport, entrata in vigore a  luglio, rappresenta davvero un cambio epocale :interessa atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, dirigenti, direttori di gara ed ogni tesserato che svolga specifiche mansioni dietro un compenso.

I compensi dilettantistici come li abbiamo conosciuti non esistono più e le collaborazioni infatti possono assumere solo due forme: lavoro sportivo o volontariato puro.

Per tutti si può applicare il contratto di  co.co.co con un massimo di 24 ore settimanali.

I primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito, la tutela previdenziale è della gestione separata dell’Inps: non si applica sui primi 5.000 euro di compenso, poi 2/ 3 sono a carico del committente ed 1/3 a carico del lavoratore.

Sulla base di effettivi impieghi di lavoro è possibile ricorrere a collaborazioni occasionali o a contratti subordinati.

Sul sito www.mycsi.it i dirigenti di ogni società, entrando con  la propria password, la stessa che utilizzano per i tesseramenti, hanno a disposizione  “ contratti tipo” che possono essere anche personalizzati sulla base di singole esigenze.

In ogni caso non possono assumere la qualifica di lavoratore sportivo figure quali i custodi degli impianti, i giardinieri, gli addetti alle pulizie e simili.

Anche per coloro che ricevono un compenso inferiore ai 5.000 euro annui è necessaria un contratto/ lettera di incarico.

Ma quali sono esattamente le mansioni del lavoratore sportivo?

Finora il Ministero dello Sport non ha ancora ufficializzato l’elenco: ma  in pratica non bisogna inquadrare come lavoratori sportivi figure che non sono previste nei regolamenti tecnici delle singole discipline.

Per tutti coloro che ricevono compensi nell’organizzazione sportiva, non rientrando nell’elenco delle mansioni, si applica la normativa ordinaria.

Un tema molto delicato è quello dell’Inail  per i  lavoratori con contratti  di collaborazione co.co.co o con partita  Iva non è prevista l’apertura di una posizione.

Ai lavoratori co.co.co. si applicano esclusivamente le tutele assicurative legate al tesseramento.

I dipendenti pubblici possono operare come volontari previa una semplice comunicazione alla propria Amministrazione.

Possono ottenere anche un compenso ma, in questo caso, devono ottenere un’autorizzazione.

E’ previsto il silenzio- assenso nel termine di 30 giorni: sul sito www.mycsi.it ci sono fac- simile di richiesta.

Continua 1)

 

 

 

 

 

 

Condividi questo post